Il professionista ha lavorato, anticipato spese, firmato elaborati e atteso la liquidazione. Quando arriva il momento del pagamento, anche una parcella modesta può essere bloccata se risultano cartelle o carichi notificati per almeno 5.000 euro. È l’effetto della nuova disciplina dell’articolo 48-bis del DPR 602/1973, modificato dalla legge di bilancio 2026 e poi dal decreto-legge 38/2026, convertito nella legge 88/2026.
Che cosa succede dal 15 giugno
Per i pagamenti che costituiscono reddito di lavoro autonomo, la verifica non dipende più dal fatto che la singola somma superi 5.000 euro. L’amministrazione interroga il servizio di verifica degli inadempimenti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Se il beneficiario risulta inadempiente per un ammontare complessivo almeno pari a 5.000 euro, la somma dovuta può essere destinata alla riscossione nei limiti del credito erariale; l’eventuale eccedenza resta pagabile al professionista.
La parola “pignoramento” viene spesso usata nel dibattito pubblico, ma è utile essere precisi: qui opera uno speciale meccanismo di verifica e pagamento previsto per le amministrazioni pubbliche e per le società a prevalente partecipazione pubblica. Non coincide, in ogni passaggio, con il normale pignoramento presso terzi che può coinvolgere qualsiasi debitore del professionista.
La PA deve pagare un compenso professionale, anche modesto.
L’ente controlla gli inadempimenti notificati prima del pagamento.
Il meccanismo opera quando il debito complessivo è almeno 5.000 euro.
Il compenso può essere versato alla riscossione, fino al debito dovuto.
Un esempio concreto
Un architetto deve ricevere 800 euro da un Comune per una prestazione conclusa. Ha carichi notificati per 7.200 euro. Il fatto che la fattura sia inferiore a 5.000 euro non evita la verifica: la soglia rilevante è quella del debito aggregato. Se il servizio conferma l’inadempimento e non risultano sospensioni o altre condizioni ostative, gli 800 euro possono non arrivare sul conto del professionista ed essere assorbiti dal procedimento di riscossione.
Se invece i carichi notificati sono complessivamente inferiori a 5.000 euro, oppure la verifica dà esito negativo, la nuova disposizione non consente di trattenere quella parcella attraverso questo specifico meccanismo. Rateizzazioni, sospensioni, ricorsi e situazioni individuali richiedono però una verifica puntuale con Agenzia delle entrate-Riscossione e con il proprio consulente.
Perché la misura colpisce in modo particolare i professionisti
Una parcella non è reddito netto. Dentro ci sono IVA quando dovuta, contributo previdenziale, ritenute, collaboratori, assicurazione, software, trasferte e mesi di lavoro già finanziati dallo studio. Intercettare anche pagamenti minimi può quindi interrompere la liquidità necessaria a produrre altro lavoro e a pagare proprio imposte e contributi correnti.
Il problema non è chiedere il rispetto degli obblighi fiscali. Il problema è la proporzione dello strumento. Un’impresa può distribuire costi e incassi su commesse, dipendenti e linee di credito; il libero professionista spesso vive di pochi pagamenti distanziati. Se ogni compenso pubblico può essere azzerato, una difficoltà pregressa rischia di diventare impossibilità presente.
E le fatture alle società private?
La verifica automatica dell’articolo 48-bis non riguarda il normale cliente privato. Una società privata ordinaria non deve collegarsi al servizio pubblico prima di pagare una parcella. Il meccanismo si applica alle amministrazioni pubbliche e, secondo la norma, alle società a prevalente partecipazione pubblica. Un cliente privato può essere coinvolto solo attraverso gli ordinari strumenti di esecuzione, per esempio un pignoramento presso terzi notificato secondo le regole processuali: è una situazione diversa.
Questa distinzione va comunicata con chiarezza. Dire che “tutte le fatture alle società possono essere prese” sarebbe inesatto e creerebbe allarme. Occorre invece controllare la natura del soggetto pagatore: Comune, Regione, ente pubblico, società partecipata o impresa privata.
La nostra proposta: riscuotere senza impedire di lavorare
NOI ARCHITETTI chiede agli Ordini professionali, al CNAPPC e alle rappresentanze del lavoro autonomo di promuovere una modifica legislativa comune. Non una sanatoria, ma una disciplina proporzionata che consenta al professionista di continuare a produrre reddito e di rientrare dal debito.
- ripristinare una soglia minima collegata anche al pagamento da effettuare, evitando che parcelle di poche centinaia di euro vengano azzerate;
- proteggere le componenti della fattura destinate a IVA, contributi, ritenute e costi indispensabili della prestazione;
- escludere o sospendere il blocco quando una rateizzazione è regolarmente rispettata o il debito è sospeso o contestato;
- garantire una comunicazione preventiva e un termine breve per documentare pagamenti, sospensioni o errori;
- limitare il versamento all’importo effettivamente esigibile e pagare senza ritardo ogni eccedenza;
- pubblicare dati annuali sull’impatto della misura sui lavoratori autonomi e sui tempi di pagamento della PA.
Cosa può fare oggi il professionista
Prima di attendere un pagamento pubblico, è prudente consultare la propria situazione debitoria, verificare notifiche e rateizzazioni e conservare la documentazione di eventuali sospensioni. Se l’ente comunica un blocco, occorre chiedere l’esito formale della verifica e confrontarlo con la posizione risultante all’agente della riscossione. Non basta una telefonata: date, importi e protocolli devono entrare nel fascicolo.
Anche il contratto professionale deve tenere conto del rischio finanziario: anticipi, pagamenti per fasi e rimborso delle spese non eliminano la norma, ma riducono l’esposizione dello studio. Resta indispensabile valutare il singolo caso con commercialista o legale, soprattutto in presenza di contenzioso, rateizzazioni o pluralità di enti creditori.
Fonti ufficiali
Leggere la regola, non il titolo.
Nota: questo articolo informa e formula una posizione sindacale; non sostituisce la consulenza fiscale o legale sulla singola posizione.